4/11/2026

La Commissione Europea ha elaborato una proposta di regole per la certificazione delle piattaforme eFTI. Per gli operatori economici, come committenti del trasporto, vettori e spedizionieri, la certificazione determina se le autorità siano tenute ad accettare i dati di trasporto digitali e per quali tipologie di merci. Prima di scegliere una piattaforma, è importante verificarne i profili di certificazione.
La digitalizzazione dei documenti di trasporto non è più soltanto una fase sperimentale. Secondo il Regolamento eFTI dell'Unione Europea, le autorità di tutti gli Stati membri saranno tenute ad accettare le informazioni regolamentari relative al trasporto merci condivise elettronicamente, ma solo attraverso piattaforme certificate.
La proposta di regole per la certificazione è rivolta principalmente ai fornitori delle piattaforme e agli organismi che le valuteranno, ossia gli organismi di valutazione della conformità (Conformity Assessment Bodies, CAB). Il testo riguarda soprattutto le evidenze da fornire, i metodi di verifica e le procedure, ma presenta anche implicazioni per gli operatori. Definisce infatti cosa significa essere certificati, come verificare la certificazione e cosa cambia per chi ogni giorno crea, firma e presenta i documenti di trasporto.
Questo articolo spiega questi aspetti in modo semplice. Si basa sulla proposta di Regolamento Delegato della Commissione Europea e sui relativi allegati, che potrebbero ancora subire modifiche prima dell'approvazione definitiva.
La certificazione eFTI è una verifica valida a livello europeo che attesta la conformità di una piattaforma ai requisiti funzionali e relativi ai dati previsti dalla normativa eFTI. La verifica viene effettuata da organismi di valutazione indipendenti e accreditati, non dalle autorità competenti.
La proposta stabilisce un quadro comune per tutti gli Stati membri:
I requisiti derivano da due atti normativi già in vigore: i requisiti funzionali sono definiti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243, mentre l'insieme comune di dati è stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2024/2024.
Perché determina se le autorità siano obbligate ad accettare i dati digitali. In base al Regolamento (UE) 2020/1056, le autorità competenti devono accettare le informazioni regolamentari rese disponibili attraverso una piattaforma eFTI certificata. Se vengono condivise tramite una piattaforma non certificata, questo obbligo non sussiste.

L'utilizzo dell'eFTI rimane una scelta degli operatori: i documenti cartacei continuano a essere ammessi. Ma se si sceglie il digitale, la certificazione è ciò che ne garantisce il riconoscimento oltre confine.
Dipende da cosa si trasporta e dalla modalità di trasporto utilizzata. La proposta definisce sei profili di certificazione: quattro profili di base, uno per ciascuna modalità di trasporto, e due profili aggiuntivi per merci pericolose e rifiuti, che possono essere associati soltanto a un profilo di base.

I due profili aggiuntivi sono molto diversi tra loro. Quello relativo alle merci pericolose riguarda principalmente la corretta gestione dei dati ADR, RID o ADN. Quello relativo ai rifiuti prevede invece un'integrazione completa con DIWASS, il sistema europeo per i documenti relativi alle spedizioni di rifiuti: recupero dei documenti, invio delle conferme di trasferimento da parte del vettore e ricezione della firma del destinatario.
Per questo motivo, una generica dichiarazione di certificazione eFTI non è sufficiente. È importante chiedere quali profili siano certificati e per quali modalità di trasporto.
Una piattaforma eFTI certificata deve funzionare secondo requisiti specifici, alcuni dei quali modificano le attività quotidiane. Ecco i cinque principali cambiamenti previsti:
Ogni piattaforma eFTI certificata riceverà un contrassegno di certificazione con un codice QR che rimanda alla relativa scheda nell'elenco di riferimento dell'Unione Europea. L'elenco mostrerà se il certificato è valido, sospeso o ritirato.
Nella proposta, il contrassegno comprende l'emblema dell'UE, la dicitura "eFTI certified", l'identificativo del certificato e il codice QR. Dovrà essere presente sulla piattaforma stessa, nella documentazione per gli utenti e su ogni copia leggibile di un documento scaricato. Una versione sigillata e leggibile automaticamente accompagnerà i dati inviati alle autorità.
Due aspetti della proposta meritano particolare attenzione:
Tre domande permettono di affrontare la maggior parte dei rischi. È importante porle prima di scegliere una piattaforma da utilizzare negli anni successivi.
Verifica che corrispondano alle modalità di trasporto e alle tipologie di merci che gestisci, comprese le merci pericolose o i rifiuti, se rientrano nelle tue attività.
Dovresti poter scansionare il contrassegno oppure cercare la piattaforma nell'elenco di riferimento dell'UE in qualsiasi momento.
La proposta non specifica ancora quali siano le conseguenze per gli operatori, quindi è importante chiedere al fornitore come intenda gestire questa eventualità.
Le regole sono ancora una proposta. È possibile inviare osservazioni attraverso la pagina Have Your Say della Commissione Europea fino al 18 novembre 2026 e il testo potrebbe cambiare prima dell'adozione definitiva. Se utilizzi o prevedi di utilizzare documenti di trasporto digitali, questo è il momento per far sentire la tua voce.
Per gli operatori, il passo concreto è semplice: includere la certificazione eFTI tra i criteri di valutazione quando si sceglie o si riesamina una piattaforma per la gestione dei documenti digitali. È importante sapere quali profili sono necessari, chiedere come verificarli e confrontarsi con il fornitore sulle tempistiche.
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